Articolo 125 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
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13 settembre 1977
Art. 125. Affari pendenti

Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elenchi nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.
Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1 gennaio 1978.
Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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