Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 8Articolo 10
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13 settembre 1977
Art. 9. Polizia amministrativa

I comuni, le province, le comunita' montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.
Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali e' delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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