Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 13Articolo 15
Versione
13 settembre 1977
Art. 14. Persone giuridiche private

E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all' art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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