Articolo 107 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 106Articolo 108
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13 settembre 1977
Art. 107. Organi tecnici dello Stato

Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato.
Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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