Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 settembre 1977
Art. 11. Programmazione nazionale e regionale

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.
Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalita' previste dagli statuti regionali.
Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.
La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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