Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
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Versione
13 settembre 1977
Art. 24. Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamita' naturale di particolare gravita' o estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 , e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari da enti ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalita' assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunita' economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell' art. 38 della Costituzione , ivi compresi le indennita' di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
6) l'attivita' dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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