Articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
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13 settembre 1977
Art. 100. Pesca nelle acque interne

Le funzioni amministrative relative alla materia "pesca nelle acque interne" concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
Le regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore.
Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato sono rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo statale.
Sono altresi' trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, cosi' come delimitato dall' art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 .
I diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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