Articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 52Articolo 54
Versione
13 settembre 1977
Art. 53. Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli enti fiera Internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni gia' riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere e' dichiarata con provvedimento dello Stato;
2) le esposizioni universali;
3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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