Articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 50Articolo 52
Versione
13 settembre 1977
Art. 51. Fiere e mercati

Le funzioni amministrative relative alla materia "fiere e mercati" concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente