Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 2
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13 settembre 1977
Art. 1. Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall' art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1 , n. 2 , n. 3 , n. 4 , n. 5 , n. 6, 15 gennaio 1972 , n. 7 , n. 8 , n. 9 , n. 10 , n. 11 e 5 giugno 1972 , n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell' art. 118, secondo comma, della Costituzione , sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382 , ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894 .
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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