Articolo 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 104Articolo 106
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13 settembre 1977
Art. 105. Utilizzazione di uffici ed organi tecnici

Finche' le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti.
Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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