Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319
Articolo 10
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5 dicembre 2003
Art. 11. Norme finali e abrogazioni 1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1 , 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477 , e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 .
3. La denominazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128 , si intende modificata in: «Regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
4. Nell'ambito del Ministero continua ad operare la segreteria tecnica istituita dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477 , ai sensi dell' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , con i compiti ivi previsti.
5. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
6. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 613, comma 3 , e 614, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
«Art. 613 (Ufficio scolastico regionale). - (Omissis).
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere e' ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.».
«Art. 614 (Provveditorato agli studi). - (Omissis).
4. L'amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477 , nella formulazione antecedente la modifica riportata nel decreto qui pubblicato, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 , si rinvia alle note al preambolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128 , reca: «Regolamento recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477 :
«Art. 3 (Segreteria tecnica della programmazione della ricerca). - 1. E' istituita presso il Ministero la segreteria tecnica di cui all' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , per l'esercizio delle funzioni di supporto di cui al predetto decreto.».
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 :
«3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potesta' regolamentare di organizzazione di detto Ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita' per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita' di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonche' organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo dell' art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 :
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.».
Entrata in vigore il 5 dicembre 2003
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