Art. 14. Cessazione e revoca della protezione internazionale 1. La Commissione nazionale, appena viene a conoscenza di una possibile causa di cessazione o di revoca della protezione internazionale, prevista dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , svolge l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari, anche presso la questura competente. Qualora ritiene di avviare il procedimento per la cessazione o la revoca, informa l'interessato dell'avvio del procedimento di esame del suo diritto alla protezione internazionale, dei motivi dell'esame, della possibilita' di produrre dichiarazioni scritte sui motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o dichiarato cessato, della possibilita' di chiedere di essere ascoltato dalla Commissione nazionale e dispone, ove lo ritenga necessario, l'audizione del medesimo. Dell'avvio del procedimento, la Commissione informa altresi' l'ufficio della questura competente.
2. L'audizione si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto. Qualora l'interessato, benche' regolarmente convocato, non si presenti al colloquio, senza aver chiesto il rinvio ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto, o non trasmetta la certificazione sull'impossibilita' di sostenere il colloquio prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile. La decisione e' comunicata alla questura per la notifica all'interessato.
3. La Commissione nazionale decide entro trenta giorni dal colloquio o dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2.
Avverso la decisione di revoca o di cessazione della Commissione nazionale e' ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 35 del decreto.
4. Ove sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , la Commissione nazionale riconosce uno status di protezione internazionale diverso da quello di cui dichiara la cessazione o la revoca ((...)) .
5. Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiari la cessazione o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
6. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria, che scade nel corso del procedimento davanti alla Commissione nazionale, e' rinnovato fino alla decisione della Commissione.
2. L'audizione si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto. Qualora l'interessato, benche' regolarmente convocato, non si presenti al colloquio, senza aver chiesto il rinvio ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto, o non trasmetta la certificazione sull'impossibilita' di sostenere il colloquio prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile. La decisione e' comunicata alla questura per la notifica all'interessato.
3. La Commissione nazionale decide entro trenta giorni dal colloquio o dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2.
Avverso la decisione di revoca o di cessazione della Commissione nazionale e' ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 35 del decreto.
4. Ove sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , la Commissione nazionale riconosce uno status di protezione internazionale diverso da quello di cui dichiara la cessazione o la revoca ((...)) .
5. Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiari la cessazione o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
6. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria, che scade nel corso del procedimento davanti alla Commissione nazionale, e' rinnovato fino alla decisione della Commissione.