Articolo 4 del Decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 marzo 1982
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Versione
1 maggio 1982
Art. 4. ((Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria, le erogazioni e i conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici))
Entrata in vigore il 1 maggio 1982
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