Articolo 18 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Articolo 17Articolo 19
Versione
26 novembre 1957
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27 febbraio 1975
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Versione
28 agosto 1990
Art. 18. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233))
Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di riversibilita' sono quelle stabilite nell' art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 638 , convertito nella legge luglio 1939, n. 1272, modificato secondo l' art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 . (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 26.02.1975 n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilita' ai superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale, escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa".
Entrata in vigore il 28 agosto 1990
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