Art. 4.
Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base e' quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218 .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))
Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base e' quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218 .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))