Articolo 4 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 novembre 1957
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Versione
1 gennaio 1965
Art. 4.
Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base e' quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218 .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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