Articolo 5 del Decreto 27 febbraio 2020, n. 60
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 luglio 2020
Art. 5. Certificazione delle competenze 1. Il Consiglio nazionale degli ingegneri disciplina con proprio regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e previo parere vincolante del Ministero della giustizia, le procedure per la certificazione delle competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 5 luglio 2020
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