Articolo 23 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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Versione
22 settembre 1955
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Versione
19 ottobre 1961
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Versione
3 maggio 1974
Art. 23.
( Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D.
21 luglio 1937, n. 1239 ).
((Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro))
Entrata in vigore il 3 maggio 1974
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