Articolo 5 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 settembre 1955
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Versione
19 ottobre 1961
Art. 5.
( Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).
I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.
Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso.
((In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico puo' essere fornita anche con atto notorio))
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961
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