Articolo 8 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 settembre 1955
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Versione
28 dicembre 1984
Art. 8.
( Art. 5 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 8 D.Leg.Lgt.
9 novembre 1944, L. 307).
Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche:
a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale i lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge;
b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori e purche' il lavoratore percepisca, gli assegni per il genitore da essi discendente, ovvero il genitore stesso sia morto. ((32)) --------------- AGGIORNAMENTO (32)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 19 dicembre 1984, n. 291 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1984, n. 354) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8, lett. b, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 , nella parte in cui ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari non assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono da parte di questi".
Entrata in vigore il 28 dicembre 1984
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