Articolo 36 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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22 settembre 1955
Art. 36.
( Art. 29 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).


L'erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti.
I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per, la riscossione delle imposte dirette.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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