Articolo 45 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 44Articolo 46
Versione
22 settembre 1955
Art. 45.
( Art. 39 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).


Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' consentire, per particolari casi, che le denuncie di cui all'art. 42 vengano trasmesse, anziche' nel termine da esso prescritto, ad intervalli di tempo piu' lunghi, purche' non superiori ad un mese.
In casi eccezionali questo termine puo' essere elevato a tre mesi previo conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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