Articolo 82 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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22 settembre 1955
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13 luglio 1999
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15 gennaio 2000
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24 settembre 2015
Art. 82.
( Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 17 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 7 D.Leg.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250 ).


Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L.
10.000.
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni e' punito con una ammenda da L. 1000 a L. 10.000.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da L. 1.000 a L. 10.000.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri la corresponsione di assegni familiari, e' punito con una multa da L. 1600 a L. 24.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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