Articolo 21 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 20Articolo 22
Versione
22 settembre 1955
>
Versione
6 novembre 1968
Art. 21.
( Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).
In seno alla stessa famiglia non e' concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115))
Entrata in vigore il 6 novembre 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente