( Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).
In seno alla stessa famiglia non e' concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115))