Articolo 42 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 41Articolo 43
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22 settembre 1955
Art. 42.
( Art. 37 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 15 D.Leg.C.P.S.
16 settembre 1946, n. 479 ).


Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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