Articolo 40 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Articolo 39Articolo 41
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22 settembre 1955
Art. 40.
( Art. 26 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).


I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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