Articolo 22 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Articolo 15Articolo 23
Versione
1 marzo 2010
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 22. (Depositi versati in un conto di pagamento) 1. Quando un ((consumatore)) versa ((contanti)) su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto e' denominato, il prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l' ((utente)) non e' un consumatore, l'importo e' reso disponibile e la valuta datata al piu' tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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