Articolo 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Articolo 13Articolo 10 bis
Versione
1 marzo 2010
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 14.
(Richieste di rimborso per operazioni di pagamento ((autorizzate)) disposte dal beneficiario o per il suo tramite)

1. Il pagatore puo' chiedere il rimborso di cui all'articolo 13 entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
2. Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ove non accetti la giustificazione fornita.
(( 3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al comma 2 non si applica nel caso di cui all'articolo 13, comma 3-bis. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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