Articolo 24 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Articolo 23Articolo 25
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1 marzo 2010
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1 gennaio 2019
Art. 24. (Identificativi unici inesatti) 1. Se un ordine di pagamento e' eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
(( 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente e' inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non e' responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non e' possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, e' tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi. )) 3. Il prestatore di servizi di pagamento e' responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformita' con l'identificativo unico fornito dall' ((utente)) anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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