Articolo 276 - Ordinamento giudiziario
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Versione
21 aprile 1941
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Versione
25 giugno 1992
Art. 276.

Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.

Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.

Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.
((102)) ------------ AGGIORNAMENTO (102)
La Corte Costituzionale 4-22 giugno 1992, n. 289 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1992, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita "costituzionale del combinato disposto formato dall' art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e dall' art. 276 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare".
Entrata in vigore il 25 giugno 1992
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