Articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895
Articolo 39Articolo 41
Versione
7 dicembre 1950
Art. 40. (Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione)

Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, prevista nel secondo comma dell'art. 40 del testo unico, si effettua mediante compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1950
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