Articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895
Articolo 37Articolo 39
Versione
7 dicembre 1950
Art. 38. (Trattamento di quiescenza con forma assicurativa Cautele speciali)
Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in una forma assicurativa, l'impiegato o il salariato beneficiario delle relative polizze, per contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario, deve impegnarsi di non chiedere all'istituto assicuratore operazioni di prestito o riscatto e di non costituire vincoli sulle polizze in qualsiasi altro modo fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione di quote dello stipendio o del salario. L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato da' comunicazione di tale impegno all'istituto assicuratore a mezzo di lettera raccomandata.
Ove le dette polizze siano gia' gravate da vincoli, l'impiegato o il salariato beneficiario puo' contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario a condizione che con il ricavato di questa operazione siano prima estinti detti vincoli, fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1950
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