Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 aprile 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 aprile 1997 |
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 98 dello stesso accordo.
- Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.