Articolo 5 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216
Articolo 4 bisArticolo 5 bis
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Art. 5. Legittimazione ad agire 1. Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione ((e dei suoi familiari)) , contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2022
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