Art. 7. 1. Gli organi e gli uffici di cui all'art. 2, ricevute le dichiarazioni di coltivazione riscontrano, mediante i dati catastali ed anche con l'uso di un elaboratore, che nessuna particella sia oggetto di piu' dichiarazioni, presentate dallo stesso soggetto o da piu' soggetti, e riguardanti lo stesso cereale o cereali diversi.
2. In ogni caso in cui la stessa particella risulti inclusa in piu' dichiarazioni di coltivazione, le dichiarazioni stesse sono escluse ed il contributo sara' corrisposto solo a quello, tra i richiedenti, che dimostri di essere l'effettivo coltivatore del prodotto, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.
2. In ogni caso in cui la stessa particella risulti inclusa in piu' dichiarazioni di coltivazione, le dichiarazioni stesse sono escluse ed il contributo sara' corrisposto solo a quello, tra i richiedenti, che dimostri di essere l'effettivo coltivatore del prodotto, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.