Articolo 7 del Decreto 18 gennaio 1991, n. 49
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 marzo 1991
Art. 7. 1. Gli organi e gli uffici di cui all'art. 2, ricevute le dichiarazioni di coltivazione riscontrano, mediante i dati catastali ed anche con l'uso di un elaboratore, che nessuna particella sia oggetto di piu' dichiarazioni, presentate dallo stesso soggetto o da piu' soggetti, e riguardanti lo stesso cereale o cereali diversi.
2. In ogni caso in cui la stessa particella risulti inclusa in piu' dichiarazioni di coltivazione, le dichiarazioni stesse sono escluse ed il contributo sara' corrisposto solo a quello, tra i richiedenti, che dimostri di essere l'effettivo coltivatore del prodotto, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.
Entrata in vigore il 6 marzo 1991
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