Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
Articolo 10Articolo 12
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31 gennaio 1998
Art. 11. Servizi prestati presso enti
o strutture sanitarie pubbliche 1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti, settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline e ai servizi come segue:
a) consorzi provinciali antitubercolari: malattie dell'apparato respiratorio;
b) ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria;
c) presidi multizonali di prevenzione e laboratori di igiene e profilassi in relazione al settore di attivita':
1) microbiologia e virologia;
2) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
3) biochimica clinica;
4) chimica analitica;
5) igiene degli alimenti e della nutrizione;
6) fisica sanitaria;
d) istituti provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria;
e) ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene, epidemiologia e sanita' pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; organizzazione dei servizi sanitari di base;
f) medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base;
g) funzionario medico del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per
i servizi sanita regionali:
1) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
2) direzione sanitaria ospedaliera;
3) organizzazione dei servizi sanitari di base;
h) medico del lavoro o ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
i) medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base;
l) funzionari medici degli ex enti mutualistici:
1) organizzazione dei servizi sanitari di base;
2) medicina legale;
m) funzionari medici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.: medicina legale;
n) funzionario veterinario del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali, di strutture gia' di pertinenza di comuni, province o loro consorzi:
1) sanita' animale;
2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
o) funzionario chimico del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali, di strutture giu' di pertinenza di provincie, di comuni o loro consorzi, di presidi multizonali di prevenzione, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;
p) funzionario farmacista del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali o di ente pubblico o come farmacista presso farmacie di ente pubblico:
1) farmacia ospedaliera;
2) farmaceutica territoriale;
q) funzionario fisico del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali: fisica sanitaria;
r) funzionario biologo del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;
s) biologi dei centri trasfusionali limitatamente alle attivita' di analisi immunoematologiche: patologia clinica;
t) funzionario psicologo del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali: psicologia.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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