Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 gennaio 1998
Art. 7. Corsi di formazione manageriale 1. L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validita' di sette anni dalla data di rilascio.
2. I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all' articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali; il personale deve possedere una anzianita' di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.
3. I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacita' gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attivita' didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari.
4. I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attivita' didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonche' la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attivita' didattica di ciascun corso e' dedicato alla sanita' pubblica; la relativa attivita' didattica e' svolta a cura dell'Istituto superiore di sanita'.
5. I corsi sono indetti con periodicita' almeno biennale, dal Ministero della sanita', previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo accordo con il Ministero della sanita' ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanita' organizza ed attiva i corsi dell'area di sanita' pubblica.
7. I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o regionale, in una o piu' sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacita' ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge l'attivita' didattica.
8. Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, le sessioni, nonche' le modalita' di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati devono specificare, a pena di decadenza, la sessione e la sede preferita. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla capacita' delle strutture didattiche il candidato puo' essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva. L'assegnazione e' disposta in base al criterio della precedenza in relazione all'eta'.
9. In ogni sessione di corsi si puo' presentare domanda di ammissione per un solo corso.
10. La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attivita' didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle globalmente previste per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione puo' essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non puo' essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di altra sessione.
11. Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio e' rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di piu' sessioni dello stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione.
12. Per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanita', le regioni e l'Istituto superiore di sanita' si avvalgono delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonche' di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e societa' scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 9, comma 6, in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del citato D.Lgs. n. 502/1992 si veda nella nota all'art. 3.
- Si riporta il testo dell' art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Per il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del citato D.Lgs. n. 502/1992 , si veda nella nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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