Art. 10. Anzianita' di servizio 1. L'anzianita' di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso ammininistrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817 , convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54 . Il triennio di formazione di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
2. Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianita' di servizio utile puo' essere maturata anche in altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione.
3. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
4. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirugia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2 , e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 , sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni e' quella indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso e' iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
5. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo del settimo comma dell'articolo unico del D.-L. 23 dicembre 1978, n. 817 , (Norme transitorie per il personale precario delle universita'), convertito, con modificazioni in legge 19 febbraio 1979, n. 54 , (Provvedimento di transizione sul personale universitario):
Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facolta' di medicina e chirurgia nonche' quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, e' equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo.
- Si riporta il testo dell' art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 : (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali):
Art. 17 (Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore). - Alla posizione funzionale di assistente medico si accede mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per le aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e di sanita' pubblica.
Alla posizione funzionale di veterinario collaboratore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 12, distinti per l'area funzionale della sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita'.
Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori durante il primo anno di servizio sono utilizzati in servizi, reparti e settori delle aree funzionali, anche di- verse da quella di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento che devono favorire la formazione interdisciplinare e l'acquisizione di esperienze professionali di carattere generale.
Nel successivo biennio sono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza.
Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita' nei quali si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza, che devono tener conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti. Ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di assistente radiologo e anestesista e' richiesto comunque un servizio continuativo nella disciplina di almeno un anno.
La dotazione organica dei medici assistenti e', nell'ambito dei servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-direttori sanitari.
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2 , e 8, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , (Attuazione della direttiva n. 82/1976/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 , recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge comunitaria 29 dicembre 1990, n. 428):
Art. 1 (Informazioni a tempo pieno del medico specialista). - 1. (Omissis).
2. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 e' formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanita'.
Art. 8 (Norme finali). - 1. I decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 431 , disciplinano le modalita' per la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui all'art. 1 garantendo comunque il completamento degli studi agli specializzandi che risultino iscritti alla data di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio superiore di sanita', possono essere confermate le scuole di specializzazione non conformi a quelle di cui all'art. 1, comma 1, esclusivamente per le tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianita' di servizio utile puo' essere maturata anche in altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione.
3. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
4. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirugia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2 , e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 , sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni e' quella indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso e' iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
5. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo del settimo comma dell'articolo unico del D.-L. 23 dicembre 1978, n. 817 , (Norme transitorie per il personale precario delle universita'), convertito, con modificazioni in legge 19 febbraio 1979, n. 54 , (Provvedimento di transizione sul personale universitario):
Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facolta' di medicina e chirurgia nonche' quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, e' equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo.
- Si riporta il testo dell' art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 : (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali):
Art. 17 (Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore). - Alla posizione funzionale di assistente medico si accede mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per le aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e di sanita' pubblica.
Alla posizione funzionale di veterinario collaboratore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 12, distinti per l'area funzionale della sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita'.
Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori durante il primo anno di servizio sono utilizzati in servizi, reparti e settori delle aree funzionali, anche di- verse da quella di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento che devono favorire la formazione interdisciplinare e l'acquisizione di esperienze professionali di carattere generale.
Nel successivo biennio sono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza.
Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita' nei quali si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza, che devono tener conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti. Ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di assistente radiologo e anestesista e' richiesto comunque un servizio continuativo nella disciplina di almeno un anno.
La dotazione organica dei medici assistenti e', nell'ambito dei servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-direttori sanitari.
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2 , e 8, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , (Attuazione della direttiva n. 82/1976/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 , recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge comunitaria 29 dicembre 1990, n. 428):
Art. 1 (Informazioni a tempo pieno del medico specialista). - 1. (Omissis).
2. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 e' formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanita'.
Art. 8 (Norme finali). - 1. I decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 431 , disciplinano le modalita' per la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui all'art. 1 garantendo comunque il completamento degli studi agli specializzandi che risultino iscritti alla data di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio superiore di sanita', possono essere confermate le scuole di specializzazione non conformi a quelle di cui all'art. 1, comma 1, esclusivamente per le tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.