Articolo 22 bis della Legge 1 aprile 1999, n. 91
Articolo 23Articolo 25
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1 gennaio 2013
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7 gennaio 2017
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6 aprile 2018
Art. 22-bis.

(Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti).

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)) . ((6)) 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 236 .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

-------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
Entrata in vigore il 6 aprile 2018
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