Art. 1. Area di applicazione e durata 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1987.
2. La decorrenza degli effetti economici e fissata al 1 gennaio 1986 e si protrae fino al 30 giugno 1988.
2. La decorrenza degli effetti economici e fissata al 1 gennaio 1986 e si protrae fino al 30 giugno 1988.