Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150
Articolo 2
Versione
1 gennaio 2002
Art. 1. Area di applicazione e durata 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1987.
2. La decorrenza degli effetti economici e fissata al 1 gennaio 1986 e si protrae fino al 30 giugno 1988.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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