Art. 40. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
L'appello contro le sentenze di tale tribunale e' portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla e' innovato nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto Consiglio. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza del 5 - 12 marzo 1975, N. 61 (in G.U. 1a s.s. 20/03/1975, n. 77) ha dichiarato "l'llegittimita' costituzionale dell' art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui limita la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella Regione siciliana alle materie indicate nell'art. 2, lett. a, e nell'art. 6 della legge medesima".
L'appello contro le sentenze di tale tribunale e' portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla e' innovato nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto Consiglio. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza del 5 - 12 marzo 1975, N. 61 (in G.U. 1a s.s. 20/03/1975, n. 77) ha dichiarato "l'llegittimita' costituzionale dell' art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui limita la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella Regione siciliana alle materie indicate nell'art. 2, lett. a, e nell'art. 6 della legge medesima".