Art. 21. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
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28 dicembre 1971
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4 luglio 1985
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9 maggio 1998
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10 agosto 2000
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8 marzo 2005
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16 settembre 2010
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Commentari • 257
- 1. Consiglio di Stato n. 1918/2010https://www.brocardi.it/
[…] Per quanto riguarda il termine di impugnazione, che, secondo l'art. 21, legge n. 1034 del 1971, decorre, per gli atti di cui non sia prevista la notifica individuale, dalla data di pubblicazione, se la pubblicazione sia prevista da legge o regolamento, l'art. 124 D.Lgs. n. 267 del 2000, dispone che tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia debbano essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, mentre per gli altri enti locali la pubblicazione deve avvenire mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'ente stesso. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/05/2013, n. 2848Provvedimento: […] 5.1. Con il primo motivo l'appellante lamentava l'erroneità della citata sentenza del T.r.g.a. di Bolzano, impugnata per eccesso di potere sotto il profilo della violazione e/o errata applicazione dell'art. 21, legge n. 1034/1971, e s.m.i..Leggi di più...
- notifica degli atti amministrativi·
- pubblicazione all'albo pretorio·
- art. 34 legge provinciale Bolzano 17/1993·
- art. 21 legge 1034/1971·
- concessione edilizia·
- termine di impugnazione·
- principio di buona amministrazione·
- travisamento dei fatti·
- eccesso di potere·
- annullamento deliberazione comunale