Art. 1. Articolo unico.
Presso la Corte di appello di Palermo e' istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Palermo, e presso i Tribunali di Milano e di Napoli e' istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise con sede di normale convocazione rispettivamente in Milano e Napoli.
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a dette sedi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
In conseguenza, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , con le varianti successive, e' modificata - per la parte relativa ai distretti di Milano, Napoli e Palermo - come dalla tabella annessa alla presente legge.