Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 marzo 1988
Art. 20. Irreperbilita' del contribuente

Se il contribuente risulta irreperibile in sede di notificazione dell'avviso di mora alla scadenza della seconda rata consecutiva o dell'ultima rata del ruolo non pagata ovvero, nelle ipotesi previste nel secondo comma, punto 1), del precedente art. 17, alla scadenza dell'ultima rata del ruolo, l'avviso di mora tiene luogo del verbale di pignoramento negativo e deve essere esibito all'ufficio delle imposte o all'ente impositore ai sensi ed agli effetti dell'art. 19 del presente decreto e dell' art. 87 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858 , anche se il credito non supera complessivamente lire centomila.
Quando l'avviso di mora e' notificato dal messo notificatore, esso deve essere annotato in uno speciale registro cronologico intestato ed affidato al messo anzidetto.
Per la messa in uso del registro valgono le disposizioni di cui all' art. 136 del testo unico 15 maggio 1963 n. 858 . ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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