Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603
Articolo 29Articolo 31
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1 gennaio 1974
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1 gennaio 1977
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1 marzo 1988
Art. 30. Proroga dei contratti di appalto per il 1974

Il decennio di appalto 1964-1973 delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie comunali e provinciali e' prorogato di un anno. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano a garanzia dei contratti fino al 31 dicembre 1974.
Gli esattori e i ricevitori provinciali che intendono rinunciare alla proroga di cui al primo comma debbono darne comunicazione al prefetto della provincia e all'intendente di finanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 31 ottobre 1973.
Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si sia avvalso della facolta' prevista dal precedente comma sono conferite d'ufficio per l'anno 1974 con aggio non superiore a quello vigente al 31 dicembre 1973 e salvo quanto disposto dal successivo comma.
Qualora l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dell'anno 1974 e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti nello stesso anno per le entrate tributarie dello Stato, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1972, gli esattori hanno diritto al pagamento della differenza a carico del bilancio dello Stato.
Al pagamento delle somme dovute ai sensi del comma precedente provvedono le intendenze di finanza con ordinativi diretti sulla base di apposita certificazione dell'ammontare delle somme di cui sopra rilasciata all'esattore interessato dal Consorzio nazionale esattori.
Per gli esattori che operano nella regione siciliana la certificazione anzidetta sara' sostituita da una dichiarazione rilasciata dal consorzio regionale volontario fra gli esattori della Sicilia.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 873 .
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 873 . ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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