Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 marzo 1988
Art. 4. Ruoli a carico di soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta
amministrativa

I ruoli di qualsiasi specie a carico di soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa emessi successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento o della liquidazione sono affidati all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'aggio a favore degli agenti della riscossione e' liquidato nella misura ridotta del cinquanta per cento.
Gli agenti della riscossione sono tuttavia tenuti agli adempienti degli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio
1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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