Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 dicembre 2016 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 maggio 2026 |
Commentari • 46
- 1. The Implementation of BRRD and the Banking Crisis in ItalyGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
Before the BRRD implementing measures came into force, the Italian legal framework on banking crises was based upon two pre-insolvency and insolvency procedures: special administration (amministrazione straordinaria) and compulsory administrative liquidation (liquidazione coatta amministrativa). Therefore, even before the BRRD (and the SSM/SRM Regulations) the ordinary bankruptcy procedure (fallimento) did not apply to banks. Under this regime, banking crises were often “resolved” by supporting the sale of the business or the branches of the failing bank to a market participant, generally to a different Italian bank in bonis. Thus, the purchasing bank would take on all the assets and …
Leggi di più… - 2. Disposizioni finanziariehttps://www.brocardi.it/
1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del …
Leggi di più… - 3. Fondo di solidarietàhttps://www.dirittobancario.it/
- 4. News ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
- 5. Approfondimenti e novitàhttps://www.dirittobancario.it/
Giurisprudenza • 115
- 1. Trib. Velletri, sentenza 19/12/2024, n. 2601Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato dandone lettura all'udienza del 19.12.2024 la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° 5791/2021 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024, promossa da Parte_1 C.F._1 E Parte_2 C.F._2 ) rappresentati e difesi dall'Avv. EO Di PU e dall'Avv. Andreea Ioana US , giusta procura in calce all'atto di citazione , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. EO Di PU, sito in Roma alla Via …Leggi di più...
- conversione forzosa obbligazioni·
- giudizio civile·
- art. 23 TUF·
- obblighi informativi·
- ripetizione indebito·
- prescrizione azione·
- nullità contratto·
- nullità di protezione·
- intermediazione mobiliare·
- responsabilità aquiliana
- 2. Trib. Caltanissetta, sentenza 24/10/2025, n. 700Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione Civile Unica Il Tribunale di Caltanissetta, in persona del giudice, dott.ssa Giuliana Guardo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 482/2021 R.G., promossa da: Parte_1 nato a [...], il [...], codice fiscale C.F._1 , elettivamente domiciliato a San Cataldo (CL), in via Giuseppe Garibaldi n. 42, presso lo studio dell'avvocato Antonio Cataldo Lombardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti attore contro : Parte_2 con sede legale in Pt_2 piazza Salimbeni n. 3, partita iva P.IVA_1 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente …Leggi di più...
- interessi legali·
- risarcimento danni·
- prescrizione·
- contratto quadro·
- nullità di protezione·
- art. 23 d.lgs. n. 58/1998·
- soccombenza reciproca·
- compensatio lucri cum damno·
- indebito oggettivo
- 3. Trib. Prato, sentenza 30/04/2025, n. 260Provvedimento: Proc. n . 1872/2021 RG IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 8 luglio 2021 con il n. 1872/2021 del ruolo Generale, avente per oggetto: adempimento , vertente tra Parte_1 , nonché Parte_2 e Parte_3 . in qualità di Persona_1 d ato, Via Frà Bartolom io dell' avv. Andrea FROSINI e dall'avv. Lucia PASQUINI che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo e comparsa di costituzione; Fax: 0574 571867 Pec: Email_1 Pec: Email_2 Attori contro …Leggi di più...
- responsabilità precontrattuale·
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- art. 1418 c.c.·
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- CTU·
- art. 1218 c.c.·
- prescrizione·
- conflitto di interessi·
- adeguatezza degli investimenti·
- subordinazione obbligazioni·
- art. 2043 c.c.·
- burden-sharing·
- compensatio lucri cum damno
- 4. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2024, n. 657Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 579/2022 R.G.L., vertente TRA Parte_1 , nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], i. 1, CF C.F._1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Felicia Elisabetta Minniti, CF C.F._2 , elettivamente domiciliato presso il …Leggi di più...
- revisione danno biologico·
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- art. 13 D.Lgs. n. 38/2000·
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- danno biologico·
- infortunio sul lavoro·
- c.t.u. medico-legale
- 5. Trib. Rovigo, sentenza 30/09/2024, n. 708Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Rovigo Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di primo grado iscritta al n. 1900/2021 R.G. e promossa da Parte_1 C.F._1 - attrice- con il patrocinio degli avv.ti DI PUMPO MATTEO E RUS IOANA ANDREEA contro (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 -convenuta- in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIANCARLO CATAVELLO Conclusioni di parte attrice: come da foglio depositato in via telematica in data 10.5.2024. Conclusioni di parte convenuta: come da foglio depositato in via telematica in data 10.5.2024. Concisa esposizione …Leggi di più...
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- forma scritta ad substantiam
Versioni del testo
- Capo I : Garanzia dello stato su passività di nuova emissione
- Articolo 1Art. 1.
Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione
1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell' articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passivita' delle banche italiane in conformita' di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, sulla notifica individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e all'articolo 10, comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
5. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013. - Articolo 2Art. 2. Caratteristiche degli strumenti finanziari 1. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all' articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 ;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata.