Articolo 36 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
Articolo 35Articolo 37
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3 marzo 2005
ARTICOLO
Miscele e succedanei

1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o lavorati con caffe' ai fini della rivendita in commercio con la denominazione di caffe'. I Membri si adoperano per vietare la pubblicita' e la vendita, con il nome di caffe', di prodotti che contengono meno dell'equivalente del 95% di caffe' verde come materia prima di base.
2) Il Consiglio puo' chiedere a qualsiasi paese Membro di prendere i provvedimenti necessari per assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Articolo.
3) Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione riguardo all'osservanza delle norme del presente articolo.
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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