Articolo 46 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
Articolo 45Articolo 47
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3 marzo 2005
ARTICOLO
Adesione

1) Il Governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, puo' aderire al presente Accordo a condizioni stabilite dal Consiglio.
2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.

Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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