ARTICOLO
Adesione
1) Il Governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, puo' aderire al presente Accordo a condizioni stabilite dal Consiglio.
2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.
Adesione
1) Il Governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, puo' aderire al presente Accordo a condizioni stabilite dal Consiglio.
2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.