ARTICOLO
8.
Privilegi ed immunita'.
1) L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Essa dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio.
2) Lo Statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi Membri che si trovano sul territorio del paese ospite al fine di esercitarvi le loro funzioni, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di Sede concluso fra il Governo ospite e l'Organizzazione il 28 maggio 1969.
3)L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente Articolo e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso puo' estinguersi:
a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione; b) nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita
fuori dal territorio del Governo ospite; oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
4) L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri Membri degli accordi che dovranno essere approvati dal Consiglio, vertenti sui privilegi e le immunita', che potrebbero essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.
5) I Governi dei Paesi Membri diversi dal Governo ospite , concedono all'Organizzazione, per cio' che riguarda le regolamentazioni valutarie o di cambio, il mantenimento di conti bancari ed il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore di quelle previste per le Istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Privilegi ed immunita'.
1) L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Essa dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio.
2) Lo Statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi Membri che si trovano sul territorio del paese ospite al fine di esercitarvi le loro funzioni, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di Sede concluso fra il Governo ospite e l'Organizzazione il 28 maggio 1969.
3)L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente Articolo e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso puo' estinguersi:
a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione; b) nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita
fuori dal territorio del Governo ospite; oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
4) L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri Membri degli accordi che dovranno essere approvati dal Consiglio, vertenti sui privilegi e le immunita', che potrebbero essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.
5) I Governi dei Paesi Membri diversi dal Governo ospite , concedono all'Organizzazione, per cio' che riguarda le regolamentazioni valutarie o di cambio, il mantenimento di conti bancari ed il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore di quelle previste per le Istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.